Manuale del compratore di rottami: i vantaggi fiscali/assicurativi

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jacknipper
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Messaggio da jacknipper » 23/11/2010, 12:51

Arca assicurazioni: sembra assicuri auto/moto con oltre 20 anni anche non iscritte asi/fim ma con proprietario iscritto ad un club di auto/moto storiche (quindi TTA?!?!)
93€ il primo mezzo, 33€ i successivi: nessuna limitazione di guida
a breve mi informo presso un'agenzia vicina a casa

***edit : appena chiamato pare che Arca non preveda più polizze per mezzi storici

qualcuno conosce invece questo? http://www.rivs.it
Ultima modifica di jacknipper il 23/11/2010, 14:31, modificato 1 volta in totale.
lampz
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Messaggio da web » 23/11/2010, 22:14

[quote=""jacknipper""]

qualcuno conosce invece questo? http://www.rivs.it[/quote]

Il RIVS è piuttosto conocsiuto nel mondo dei rottamai a 2/4 ruote. Credo faccia tariffe più interessanti del RIVA ma non mi sono mai assicurato con loro.

Aspettate a fare passi avventati o a firmare con qualsivoglia agenzia, Sercri sta mettendo in piedi una convenzione apposta per i soci TTA, con tariffe interessanti e nessun obbligo associativo tipo ASI, FMI o altri carrozzoni.
L'unica condizione sarà invece l'essere socio della TTA!

Stay tuned
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Messaggio da jacknipper » 23/11/2010, 22:16

questa è un'ottima notizia ... ottimo
lampz
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Messaggio da sercri » 24/11/2010, 22:22

Ci siamo quasi... ancora un pò di pazienza... ma proprio poca...

Bmw R100RS (1979) . Ducati Pantah 350XL (1982) . Moto Guzzi 850 T4 (1981). VW Typ2 (1972) . Panda 4x4 (1987).

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Messaggio da jacknipper » 25/11/2010, 16:38

notizia da confermare: regione lombardia e provincia autonoma di bolzano riconoscono l'agevolazione sulla tassa IPT sui veicoli con più di 20 anni anche NON iscritti ad alcuna associazione ecc come per il bollo accogliendo così le varie interpretazioni della legge del 2000 sui veicoli di interesse storico/collezionistico di oltre 20 anni e meno di 30

auto 52€ al posto di 190€
moto 20€ al posto di 50€
(cifre a memoria)

il risparmio soprattutto sulle auto è notevole
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Messaggio da Gifo » 25/11/2010, 18:57

E' prendere la residenza a Bolzano che è un pò difficoltoso...
...Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande che per mare e per terra batti l’ali e per lo ‘nferno il tuo nome si spande....

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Messaggio da jacknipper » 25/11/2010, 21:59

ho sbagliato: NON regione lombardia, visto che l'IPT è provinciale, ma la provincia di milano e di bolzano, intepretando correttamente la legge del 2000, stabiliscono l'IPT ridotta per i mezzi ultraventennali indipendentemente da iscrizioni o meno ad asi et simili
gnam
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Messaggio da web » 25/11/2010, 22:24

Che culo!!
Speriamo che le altre Regioni seguano a ruote l'esempio milanese....
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Messaggio da Paolo_C » 25/11/2010, 22:49

le agevolazioni valgono anche per le presse-raccoglitrici (imballatice) ?
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Messaggio da jacknipper » 25/11/2010, 22:59

in realtà tutto nasce dalla scorretta e furbetta interpretazione della legge 342 del 2000 che prevedeva agevolazioni fiscali per i veicoli storici sia ultraventennali che over 30: mentre per gli over 30 era assoluta per gli over 20 si stabiliva che fossero individuati da alcune associazioni i veicoli di interesse storico collezionistico
ATTENZIONE: "individuare" non significa che dette associazioni avessero facoltà di decidere sui singoli veicoli ma stilare delle liste di quest ultime; liste che da asi non sono state fatte limitandosi a dire che tutti i veicoli oltre i 20 anni rientravano nella categoria (di fatto includendo tutte nelle agevolazioni ma poi richiedendo il tributo dell'iscrizione)

riporto articolo incriminato
Art. 63.

(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
con il passaggio alle regioni della tassa di circolazione, ex "bollo", e alle provincie dell'IPT (che grava per laggior quota del trapasso) il tutto è stato demandato a quest'ultime e ognuna ha fatto a modo suo.

riporto per la tassa di circolazione in lombardia (attenzione: essendo di circolazione va pagata solo nel caso il veicolo circoli per strada, come il bollo di una volta, e, come una volta, va portato dietro altrimenti si è passibili di multa):

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10
Art. 48.
Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d’epoca, riduzioni ed esenzioni.
1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all’articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui alla d.g.r. 11 ottobre 2000, n. 1529 (Criteri e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento) e successivi provvedimenti attuativi, al punto 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e alla direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei lavori pubblici (Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell’articolo 7 del nuovo codice della strada), nonché al decreto del Ministro dell’ambiente 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), nonché all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico. La tassa automobilistica regionale di circolazione è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni (14) .
2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40 e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Allo scopo, oltre alla verifica d’ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione.
4. Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà purché rispondenti ai requisiti indicati nell’articolo 60 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (15) .
dal che si evince che la tassa di circolazione in misura ridotta va pagata dai veicoli ultraventennali mentre per quelli iscritti ad asi,fim ecc è gratis

in realtà poi la legge ha subito delle modiche dalla LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004 , N. 5 che include altre possibilità per non pagare del tutto la tassa di circolazione neanche in misura ridotta:
Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali".
................
j) al comma 4 dell’articolo 48 dopo le parole “Federazione Motociclistica Italiana” sono inserite le parole “e a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia”;
questo per quanto riguarda la tassa di circolazione in lombardia ma ogni regione, come detto all'inizio, ha stabilito le proprie regole: resta comunque fermo il principio di NON obbligo di iscrizione ad alcun registro o associazione
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Messaggio da jacknipper » 25/11/2010, 23:15

per quanto riguarda l'IPT, che grava in massima parte sul passaggio di proprietà, ogni provincia ha scelto o meno di accogliere l'interpretazione in chiave più libera (e corretta) della legge 342 del 2000 e la provincia di milano, per il 2010, con atto n.273190\5.3\2009\29 stabilisce quanto segue:
TARIFFE PREVISTE DALL'ART. 63 DELLA LEGGE 342 DEL 21/11/2000
autoveicoli di particolare interesse storico 51,65 € arr. 52,00 € (al posto di € 196,00 + 4,5€ al kw oltre i 53)
motoveicoli di particolare interesse storico 51,65 arr. € 52,00 €
percui per avere l'agevolazione sull'IPT per il trapasso e iscrizione al pra NON serve essere iscritti ad alcunchè nè che lo sia il veicolo: basta che sia entrato nel suo 20esimo anno di età

leggo in giro che si stanno muovendo in altre province per ottenere il rispetto della 342 nella sua intenzione e non nell'interpretazione "furbesca" soprattutto dell'asi
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Messaggio da jacknipper » 25/11/2010, 23:15

[quote=""Paolo_C""]le agevolazioni valgono anche per le presse-raccoglitrici (imballatice) ?[/quote]

purtroppo tutte le macchine agricole indistintamente sono escluse da agevolazioni in tal senso perchè godono di altre specifiche
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Messaggio da grass » 29/11/2010, 22:54

Copio e incollo:

IPT RIDOTTA: come pretenderla senza ASI per le auto ventennali!!

Presupposti:

1)L’art. 63 della legge 342/2000 sancisce un diritto oggettivo del cittadino e l’inadempienza dell’ASI nei confronti dello Stato non può essere un pretesto per non concedere tale diritto.

2)La Nota Ministeriale n 81335 ribadisce più volte la non necessità di certificazione e tanto meno di iscrizione a nessuna associazione (ASI compresa) per ottenere i benefici di esenzione fiscale previsti dall’art. 63 della legge 342/2000

3)Il passaggio di proprietà è per legge un “Atto Dovuto”, questo vuol dire che l’amministrazione pubblica è obbligata ad eseguirlo senza batter ciglio, questo anche in caso di mancato pagamento degli importi richiesti!!

4)Le province sono tenute alla sola riscossione dell’importo dell’IPT e non hanno nessun potere legislativo in materia, quindi quanto pare abbiano deciso, ossia IPT ridotto solo per le auto iscritte ASI, è fuori legge!!

Come Procedere:

Ci si presenta all’ACI con tutte le carte necessarie per un normale passaggio di proprietà più la ormai famosa nota ministeriale.
Una volta arrivati davanti all’addetto allo sportello gli si dice a chiare lettere che dovete fare un passaggio di proprietà e che essendo un’auto ventennale deve farvi la pratica con l’importo dell’IPT ridotto.
Se l’addetto allo sportello si dovesse rifiutare di eseguire la pratica gli si può “gentilmente” nominare l’art. 328 del Codice Penale (Omissione di atto dovuto) seguito dalla frase “ti denuncio”. Se l’addetto allo sportello vi dice qualcosa sugli importi pagati o che intendete pagare (ossia pretendere l’IPT ridotta) gli ricordate che non è compito suo contestare gli importi, ma che è compito dell’apposito ufficio che controlla la correttezza dei pagamenti (d'altronde quando presentate la dichiarazione dei redditi nessuno vi dice se avete fatto i conti giusti al momento della presentazione… e così funziona anche in questo caso) e che se vi invieranno una cartella esattoriale ricorrerete alla Commissione Tributaria.
Se vi dice che il passaggio ridotto lo concedono solo alle auto iscritte ASI prendete la nota ministeriale e gli fate leggere tutti i punti in cui viene ribadito che non è necessario nessun certificato e nessuna iscrizione e che ciò lo dice l’Ufficio delle Entrate a cui devono sottostare, ma che l’esenzione è automatica per l’unico requisito richiesto ossia l’età ed in più gli dite che se l’ASI è inadempiente nel fornire la lista indicata è un problema tra lo Stato e l’ASI e non tra lo Stato e il cittadino e che quindi non può essere la scusa per negare un diritto sancito dalla legge.
A questo punto state certi che l’addetto allo sportello vi farà la pratica perché avrà capito che non siete sprovveduti e che probabilmente sapete più cose di lui!!

Se poi vi arriverà la Cartella Esattoriale:

si può (si deve!!) presentare ricorso alla Commissione Tributaria (non serve l’avvocato, state tranquilli) alla quale si invierà la Nota Ministeriale e sicuramente non potranno sconfessare quanto dichiarato dal Ministero che nella realtà delle leggi è l’unico che può decidere qualsiasi cosa in materia di IPT.

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