in realtà tutto nasce dalla scorretta e furbetta interpretazione della legge 342 del 2000 che prevedeva agevolazioni fiscali per i veicoli storici sia ultraventennali che over 30: mentre per gli over 30 era assoluta per gli over 20 si stabiliva che fossero individuati da alcune associazioni i veicoli di interesse storico collezionistico
ATTENZIONE: "individuare" non significa che dette associazioni avessero facoltà di decidere sui singoli veicoli ma stilare delle liste di quest ultime; liste che da asi non sono state fatte limitandosi a dire che tutti i veicoli oltre i 20 anni rientravano nella categoria (di fatto includendo tutte nelle agevolazioni ma poi richiedendo il tributo dell'iscrizione)
riporto articolo incriminato
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
con il passaggio alle regioni della tassa di circolazione, ex "bollo", e alle provincie dell'IPT (che grava per laggior quota del trapasso) il tutto è stato demandato a quest'ultime e ognuna ha fatto a modo suo.
riporto per la tassa di circolazione in lombardia (attenzione: essendo di circolazione va pagata solo nel caso il veicolo circoli per strada, come il bollo di una volta, e, come una volta, va portato dietro altrimenti si è passibili di multa):
LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10
Art. 48.
Veicoli ultraventennali, veicoli storici e depoca, riduzioni ed esenzioni.
1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati allarticolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dallanno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui alla d.g.r. 11 ottobre 2000, n. 1529 (Criteri e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento) e successivi provvedimenti attuativi, al punto 1 dellarticolo 7 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e alla direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei lavori pubblici (Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dellarticolo 7 del nuovo codice della strada), nonché al decreto del Ministro dellambiente 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per lindividuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), nonché allarticolo 80, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico. La tassa automobilistica regionale di circolazione è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nellesercizio di attività dimpresa o di arti e professioni (14) .
2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nellanno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40 e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui allarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dellarticolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Allo scopo, oltre alla verifica dufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione.
4. Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà purché rispondenti ai requisiti indicati nellarticolo 60 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (15) .
dal che si evince che la tassa di circolazione in misura ridotta va pagata dai veicoli ultraventennali mentre per quelli iscritti ad asi,fim ecc è gratis
in realtà poi la legge ha subito delle modiche dalla LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004 , N. 5 che include altre possibilità per non pagare del tutto la tassa di circolazione neanche in misura ridotta:
Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria Testo unico della disciplina dei tributi regionali".
................
j) al comma 4 dellarticolo 48 dopo le parole Federazione Motociclistica Italiana sono inserite le parole e a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia;
questo per quanto riguarda la tassa di circolazione in lombardia ma ogni regione, come detto all'inizio, ha stabilito le proprie regole:
resta comunque fermo il principio di NON obbligo di iscrizione ad alcun registro o associazione