Statuto della TTAcademy

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admina
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Statuto della TTAcademy

Messaggio da admina » 27/09/2006, 20:49

STATUTO<o :p ></o :p >

[CENTER]Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE <o :p >
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Ȓ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione “ THE TWINS ACADEMY – ACCADEMIA DEL BICILINDRICO ” di seguito denominata Associazione, con sede in San Casciano Val di Pesa (FI), Via Vicolabate 32.<o :p >
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[CENTER]Art.2 - FINALITÀ<o :p >
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La associazione ha per oggetto la promozione e la diffusione della cultura motociclistica e del patrimonio motociclistico, con particolare riferimento ai motocicli
italiani dotati di motore bicilindrico. Scopo dell’Associazione è la pratica, la tutela, la diffusione, la ricerca, il restauro e l’uso dei motocicli storici, classici e contemporanei italiani. <o :p >
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In particolare, la associazione si propone di :

Conservare e rendere disponibile la letteratura tecnica relativa alla manutenzione, all’elaborazione e al restauro. Favorire i contatti e lo scambio di informazioni tra i Soci. Favorire lo scambio e la compravendita tra i soci del materiale e dei ricambi necessari al restauro dei motocicli. Organizzare manifestazioni, anche pubbliche, utili alla diffusione della propria attività ed al perseguimento dei propri obiettivi

- organizzare manifestazioni turistiche,
- realizzare incontri sociali e iniziative culturali,
- informare i soci con i mezzi di comunicazione a disposizione<o :p >
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- realizzare strumenti informativi utili al reperimento di informazioni sul motociclismo e l’attività motociclistica, quali siti Internet, newsgroup, forum tematici e quant’altro
utile allo scopo.

La associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti
pubblici e privati; potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario
che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto
della legislazione vigente.

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.<o :p >
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[CENTER]Art. 3 - DURATA<o :p >
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La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. <o :p >
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[CENTER]Art.4 - SOCI.<o :p >
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Fanno parte dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari, i
soci onorari ed i soci sostenitori.


Sono soci fondatoricoloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci ordinaridell'Associazione coloro che, aderendo alle finalità dell'Associazione,
richiedono di farne parte in tale qualità. I soci ordinari possono fruire di
ogni servizio ed iniziativa dell'Associazione alle condizioni per essi
stabilite.

Sono soci onoraridell'Associazione coloro che, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo, vengono ammessi come tali in virtù di una delibera
favorevole emessa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti. Sono soci sostenitori coloro che, aderendo alle finalità dell'Associazione, richiedono di farne parte in tale qualità sottoscrivendo la tessera sociale. La qualità di socio sostenitore è immediatamente acquisita con il ricevimento da parte dell'associato della tessera, corredata dei dati richiesti dall'Associazione stessa e necessariamente accompagnata dalla quota di adesione stabilita. I soci sostenitori possono fruire di ogni servizio ed iniziativa dell'Associazione alle condizioni per essi stabilite.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo.

I soci sono tenuti al versamento di quote annuali di associazione nella misura
stabilita dal Consiglio Direttivo; <o :p >
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La quota associativa e’ intrasmissibile e non rivalutabile.La qualifica di socio fondatore, sostenitore, onorario e ordinario si perde per dimissione motivata e presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno finanziario; ovvero su deliberazione dell'assemblea:
a) per mancato versamento delle relative quote associative;
b) per gravi motivi e inadempienze rispetto alle norme dello statuto o dei
regolamenti;
c) per altri motivi che l'assemblea avrà la facoltà di individuare.


Al socio decaduto non compete alcun diritto relativo alla sua passata partecipazione all'associazione.

I soci sostenitori che non versino all'Associazione la somma stabilita dal Consiglio Direttivo perdono di diritto la loro qualifica di socio senza ulteriori atti da parte degli organi dell'Associazione medesima.

Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Associazione. Il recesso sarà efficace trascorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione scritta.
Con il versamento della quota di iscrizione il Socio consente il trattamento dei propri dati personali da parte della Associazione ai sensi della legge 675/96 (art. 11 ed art.13) e si impegna sia ad accettare tutte le disposizioni del presente Statuto, che ad evitare comportamenti che possano nuocere agli interessi ed alla reputazione della Associazione.<o :p >
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Art.5 - PATRIMONIO.<o :p >
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Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative dei soci; da eventuali contributi, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di terzi al fine di incrementare l'attività.

Il patrimonio dell'Associazione costituisce il "fondo comune" ed è indivisibile tra i soci.

Il patrimonio è impiegato per le finalità sociali e a copertura delle relative spese.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno impiegati per potenziare le attività dell'Associazione o saranno investiti per acquistare beni strumentali per l'incremento della ricerca e delle attività dell'Associazione.E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio ha durata annuale, inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
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[CENTER]Art.6 - ORGANI.<o :p >
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Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) L’eventuale Collegio dei Sindaci Revisori.<o :p >
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[CENTER]Art.7 - ASSEMBLEA.<o :p >
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L'assemblea dei soci, è composta dai soci fondatori, onorari, sostenitori e ordinari.

Compete all'assemblea dei soci:

a) nominare il Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'Art 8;
b) revocare previa motivazione uno o più membri del Consiglio anche prima della
scadenza naturale di quattro anni;
c) determinare gli indirizzi generali e approvare le direttive relative ai
programmi di attività;
d) approvare annualmente, e comunque entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) nominare eventualmente il Collegio dei Sindaci Revisori secondo le modalità
di cui all'Art.10);
f) approvare le modifiche del presente statuto con la presenza di almeno i due
terzi (2/3) degli aventi diritto al voto e la maggioranza favorevole dei
presenti;
g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare il liquidatore con la
presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto
al voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante l'invio
ai soci componenti di messaggio di posta elettronica o l’utilizzo di altro
strumento di comunicazione, almeno quindici giorni prima della data fissata.

Può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci,
con le stesse modalità.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano presenti la metà degli
aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualsiasi numero di presenti
in seconda convocazione; fatto salvo quanto disposto dalle lettere f) e g).

Ogni socio ha diritto a un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

I soci possono farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega
scritta. Tutti gli associati o partecipanti maggiori d’età hanno diritto
anche per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.


Art.8 - CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da un minimo di tre soggetti eletti dall'assemblea dei soci. I membri del consiglio direttivo sono scelti fra i soci.

L'assemblea ha facoltà di convocare il nuovo Consiglio Direttivo appena nominato attraverso espressa menzione nello stesso verbale di nomina.

Al Consiglio Direttivo compete:

a) eleggere il Presidente;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
c) approvare i regolamenti interni e la eventuale pianta organica del personale
nonché ogni altro provvedimento concernente il personale;
d) deliberare le spese dell'Associazione nei limiti degli stanziamenti di
bilancio;
e) stabilire le quote sociali con i limiti previsti al punto 4 del presente
statuto;
f) individuare e nominare, se del caso, un direttore amministrativo,
stabilendone l'eventuale compenso.


Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno 2 volte l'anno.

E', inoltre, convocato su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi
componenti.

Le delibere sono assunte a maggioranza; Le deliberazioni assembleari verranno
pubblicate nell’albo dell’associazione per 15 gg consecutivi dalla data dell’assemblea. i Bilanci e i rendiconti approvati verranno pubblicate nell’albo dell’associazione per 15 gg consecutivi dalla data dell’assemblea.

Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive è considerato dimissionario e può essere sostituito con le modalità su indicate al primo comma.

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[CENTER]Art.9 - PRESIDENTE.<o :p >
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Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo ed in seguito dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di cui promuove i programmi e le attività.

Convoca e presiede le sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina ed attua le decisioni del Consiglio stesso e provvede agli atti relativi agli affari e agli interessi dell'Associazione.

Esercita e svolge le altre funzioni a lui attribuite dalla legge e dal presente statuto.


[CENTER]Art.10 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.<o :p >
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Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo eventuale composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

Al Collegio dei Sindaci Revisori compete:

1) il riscontro della gestione finanziaria e l'accertamento della regolare
tenuta delle scritture contabili;
2) di esprimere il proprio parere con relazione sottoscritta sul conto
consuntivo di ogni esercizio finanziario dell'Associazione.



Il Collegio dei Sindaci nomina nel suo seno il Presidente che convoca e presiede
le sedute e dura in carica quattro anni.

[CENTER]Art. 11 - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO <o :p >
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Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.<o :p >
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La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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[CENTER]Art. 12 - RINVIO<o :p >
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Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.
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